Prima di affrontare il nodo della protezione del software occorre premettere una breve introduzione sull’oggetto che vogliamo tutelare in quanto si tratta di un fenomeno piuttosto complesso.

Il software è costituito da un insieme di informazioni memorizzate su un supporto informatico (detto hardware) ed utilizzate da un sistema informatico per eseguire determinate operazioni.

Il software è quindi qualcosa di più articolato e strutturato rispetto al programma ma spesso viene usato come suo sinonimo ed  inteso come una serie di istruzioni che vengono fornite alla macchina perché esegua una funzione o risolva un determinato problema.

La legge prevede espressamente che il software sia tutelato in base alla legge sul diritto d’autore a seguito della modifica introdotta con il Decreto Legislativo 29 Dicembre 1992 n. 518 che è attuazione della Direttiva Europea 91/250/CEE.

La legge sul diritto di autore protegge i programmi considerandoli al pari di testi letterari.

Viene quindi tutelato il codice sorgente nel linguaggio in cui è scritto e nello stesso modo è tutelato anche il codice oggetto, ovvero la traduzione del linguaggio del programma in bit o linguaggio macchina.

La tutela viene estesa ai lavori preparatori che comprendono le carte di flusso che rappresentano le idee ed i principi che stanno alla loro base senza tuttavia tutelare le idee “in sé”.

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Avv. Daniela Pasquali
Dott. Enrico Palazzi

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