I diritti relativi ai progetti di lavori di ingegneria sono disciplinati dal codice civile e dalla legge sul diritto d’autore e consistono nel diritto al compenso e nel diritto esclusivo di riproduzione dei disegni.
Anche il progetto di ingegneria, quando costituisca soluzione originale di problemi tecnici e siano presenti elementi oggettivi di novità funzionale o strutturale, è quindi opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore.
L’autore del progetto ha quindi il diritto esclusivo di riproduzione dei disegni e degli schemi tecnici realizzati; ma con la particolarità che non può vietare invece la realizzazione del progetto: in questo caso gli viene riconosciuto un diritto al compenso per il progetto realizzato e attuato senza il suo consenso e a fini di lucro.
Una volta percepito, l’autore non ha più alcun diritto sull’opera realizzata da terzi.
La legge precisa che il diritto al compenso si acquisisce soltanto in seguito al deposito del piano o del disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, accompagnato da una dichiarazione di riserva di tale diritto.
La durata del diritto al compenso è di venti anni dal giorno del deposito della domanda.
Il progetto deve costituire una soluzione originale di problemi tecnici; se il progetto, poi, oltre ad essere nuovo e originale come soluzione di problemi tecnici, sia anche creativo, il suo autore sarà tutelato dalla legge sul diritto d’autore come ideatore di un’opera dell’ingegno a tutti gli effetti.
Presupposto essenziale per riconoscere tutela ai progetti di lavori di ingegneria o ad altri lavori analoghi è quindi il requisito dell’originalità nella soluzione di problemi di carattere tecnico.
La tutela di tali progetti risulta subordinata all’accertamento che essi contengono l’applicazione di nuovi principi e di nuove regole tecniche, oppure l’innovativa applicazione di principi e regole preesistenti con il raggiungimento di risultati non ottenuti prima.
In giurisprudenza si è precisato che, per riconoscersi tutela a tali opere intellettuali è sufficiente che si realizzi un progresso e un miglioramento, anche modesto, nella tecnica conosciuta del settore di riferimento.
Occorre cioè che l’autore del progetto si trovi a dover risolvere degli autentici problemi di carattere tecnico e non delle semplici difficoltà superabili mediante accorgimenti già noti e diffusi nella pratica: che vi sia stato insomma da parte dell’autore un apporto di nuove idee destinate a risolvere problemi prima non risolti o a risolverli in modo diverso da quelli già noti.
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Avv. Daniela Pasquali
Dott. Enrico Palazzi