Una ricetta di cucina è sostanzialmente composta da una lista di ingredienti e da un metodo che insegna come unirli tra loro, per cui è in sintesi un procedimento che consente di ottenere un prodotto.
Questo procedimento, e/o il prodotto ottenuto, potrà essere brevettato a condizione che sia nuovo ed inventivo e che produca un “effetto tecnico”.
Non sarà quindi sufficiente cambiare un ingrediente con un altro al solo fine di ottenere un sapore diverso ma occorrerà che, attraverso il cambiamento del processo di lavorazione o la sostituzione di ingredienti, venga risolto un problema tecnico che potrebbe essere quello di ridurre l’importo calorico, ridurre i tempi di cottura, migliorare la conservazione di un alimento o la sua digeribilità.
Il problema della
protezione delle ricette gastronomiche resta però rilevante ogni qualvolta esse non abbiano le caratteristiche viste sopra e non possano quindi essere brevettate.
Si potrà sempre pensare di tutelare con la registrazione del marchio i nomi dei piatti, oltre che quello dello chef, e con il design la forma caratteristica ed originale di un alimento.
È altresì possibile intervenire se viene copiato il testo scritto di una ricetta e pubblicato senza autorizzazione, anche solo su Internet, purché la ricetta sia originale e non sia un mero elenco di ingredienti.
Il vero problema resta però quello di cercare di ottenere l’esclusiva sulla ricetta intesa non come testo scritto ma come insegnamento su come realizzare un determinato piatto o alimento.
Dopo la
Nouvelle Cuisine, la cucina ha assunto un ruolo diverso a livello sociale e culturale e non si limita più a produrre alimenti ma tende a
generare emozioni.
I sapori hanno un effetto sui sensi e sulla mente che non mi parrebbe diverso dell’effetto che possono avere una musica o un quadro.
Del resto così come nel design ci sono lampade o tavoli che oltre a svolgere la propria funzione principale di illuminare o di costituire basi di appoggio, elevano lo spirito attraverso l’apprezzamento del bello inteso in senso lato, altrettanto certi piatti di cucina possono assurgere a vere e proprie opere d’arte.
Si potrebbe facilmente opporre che nell’elenco di cui all’art. 1 ed all’art. 2 della legge sul Diritto d’autore (L. 22.04.1941 n. 633) non sono ricomprese le ricette di cucina e che difficilmente una ricetta potrebbe rientrare tra le opere che appartengono alla letteratura (salvo le ricette scritte come detto sopra), alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia.
Per replicare a questa obiezione mi appellerei a quella parte della dottrina, pur non maggioritaria, che ritiene che non si tratti di un elenco tassativo, anche perché la tassatività è sempre più stridente con le forme espressive del mondo che ci circonda che certo non potevano essere previste dal legislatore del 1941, anno a cui risale la legge sul diritto d’autore.
Inoltre la giurisprudenza, pur negando sempre apertamente la protezione delle idee “semplici”, tende a riconoscere la protezione a quelle che vengono definite le “idee elaborate”.
Si è così riconosciuta la protezione del format di una trasmissione televisiva quando «la sua struttura narrativa sia sviluppata con l’articolazione delle varie scene, con la precisazione degli snodi della progressione drammaturgica, con la precisazione dei vari tratti psicologici dei personaggi, con al descrizione di massima dei luoghi, della vicenda e con la definizione delle battute dei dialoghi principali ».
La tutela accordata ad un format consente al suo titolare di potere impedire ad altri di realizzare trasmissioni simili che ne
riproducano la struttura pur senza riprodurla in modo pedissequo e consente altresì al suo autore di potere esserne riconosciuto tale.
Orbene la ricetta è, se si vuole, un format che esprime idee elaborate molto precise finalizzate a realizzare un’opera d’arte che è un nuovo piatto di cucina.
Dato che non mancano giudici coraggiosi ed innovativi non mi dispiacerebbe affatto leggere una sentenza in cui ad un piatto innovativo ed originale venga riconosciuta la meritata tutela.
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Avv. Daniela Pasquali
Dott. Enrico Palazzi