I nuovi software o programmi per elaboratore sono comparati alle opere letterarie e sono tutelabili esclusivamente con il diritto d’autore.

Presso la Sezione OLAF della Direzione Generale della SIAE, è stato allo scopo istituito un idoneo Registro che raccoglie tutti i software registrati fornendo per ognuno di essi prova certa della data di creazione.

Sono protetti dalla legge i software che hanno carattere creativo, inteso come carattere di originalità rispetto ai software preesistenti.

L’autore del software è chi ha creato il programma, ed è a lui che spettano i diritti morali e patrimoniali di sfruttamento dell’opera, che durano tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte.

Se però l’autore è un lavoratore dipendente che ha creato il software nell’ambito del rapporto lavorativo, i diritti di sfruttamento economico spettano al datore di lavoro.

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Avv. Daniela Pasquali
Dott. Enrico Palazzi

 

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