Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale.
In pratica non sono considerate invenzioni e, quindi, non sono brevettabili, le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta.
Ad esempio: la semplice dimostrazione che l’idrogeno è una fonte di energia è una scoperta non brevettabile, mentre l’applicazione di tale scoperta al fine della creazione di un motore che produca energia utilizzando l’idrogeno è, viceversa, brevettabile.
Gli stessi principi valgono per i modelli di utilità, che devono essere nuovi e originali e avere particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego.
Non sono inoltre considerate come invenzioni:
le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale (pur essendo brevettabili i prodotti, le sostanze o le miscele di sostanze per l’attuazione di tali metodi):
i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali;
i programmi per elaboratori (software), protetti in Italia dal diritto d’autore;
le presentazioni di informazioni;
le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
È altresì evidente che non possono essere oggetto di protezione da brevetto:
le creazioni estetiche;
schemi, regole e metodi per compiere atti intellettuali;
la scoperta di sostanze disponibili in natura;
le invenzioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell’ambiente, e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione della biodiversità e alla prevenzione di gravi danni ambientali.
La domanda di brevetto è respinta se:
l’oggetto è privo dei predetti requisiti;
l’oggetto rientra nelle fattispecie espressamente vietate e/o escluse dalla brevettabilità;
la descrizione non è sufficientemente chiara e/o completa.
Per saperne di più, contattaci qui o sui nostri canali social.
Avv. Daniela Pasquali
Dott. Enrico Palazzi